Cos’è la fideiussione per immobili da costruire
La fideiussione per immobili da costruire prevista dalla Legge 2 agosto 2004 n. 210 è una garanzia obbligatoria finalizzata alla tutela dell’acquirente che intende acquistare un immobile non ancora ultimato. Tale garanzia deve essere rilasciata dal costruttore prima della sottoscrizione del contratto preliminare o, comunque, prima del versamento di qualsiasi somma di denaro.
La disciplina nasce per proteggere l’acquirente da rischi concreti legati all’insolvenza dell’impresa costruttrice, al fallimento o alla mancata conclusione dell’opera. In assenza della fideiussione, il contratto può essere dichiarato nullo su iniziativa dell’acquirente, evidenziando la natura inderogabile di questo strumento di tutela.
La fideiussione garantisce la restituzione integrale di tutte le somme versate prima del trasferimento della proprietà, comprese caparre confirmatorie, anticipi e acconti sul prezzo. Si configura quindi come elemento essenziale nelle compravendite immobiliari su carta.
European Insurance Solutions Broker assiste imprese edili, cooperative e operatori immobiliari nella strutturazione e nell’emissione di fideiussioni conformi alla normativa vigente, operando esclusivamente con compagnie autorizzate e vigilate dall’IVASS.
La fideiussione per immobili da costruire è una garanzia che il costruttore deve obbligatoriamente rilasciare all’acquirente per coprire tutte le somme incassate prima del rogito notarile.
La disciplina è prevista dalla Legge 210/2004 e attuata dal D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, che regolano le modalità di tutela degli acquirenti.
La garanzia opera fino al trasferimento della proprietà e tutela l’acquirente in caso di crisi dell’impresa o inadempimento contrattuale.
- Contraente: impresa costruttrice;
- Beneficiario: acquirente dell’immobile;
- Garante: banca o compagnia assicurativa.
Il garante si impegna a restituire le somme versate qualora il costruttore non adempia agli obblighi contrattuali.
Normativa di riferimento
- Legge 2 agosto 2004 n. 210 – tutela degli acquirenti;
- D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 – disciplina operativa;
- Articoli 1936 e seguenti del Codice Civile – fideiussione;
- Regolamento IVASS n. 40/2018 – intermediazione assicurativa.
La normativa impone che la fideiussione venga consegnata prima del pagamento di qualsiasi somma. In mancanza, il contratto preliminare è nullo.
A cosa serve la fideiussione immobili da costruire
- fallimento o crisi dell’impresa costruttrice;
- interruzione dei lavori;
- mancata consegna dell’immobile;
- mancato trasferimento della proprietà;
- inadempimento contrattuale.
In tali casi l’acquirente può ottenere la restituzione integrale delle somme versate.
Come funziona
Il costruttore richiede la fideiussione prima della stipula del preliminare. Il garante valuta l’operazione e, una volta approvata, emette la garanzia.
La fideiussione viene consegnata all’acquirente prima del pagamento e resta valida fino al rogito notarile.
Importo della fideiussione
- caparra confirmatoria;
- anticipi sul prezzo;
- acconti progressivi.
La garanzia deve coprire integralmente tutte le somme versate.
Procedura per ottenere la fideiussione
L’impresa presenta richiesta tramite broker o compagnia assicurativa. Il broker verifica la documentazione e individua la soluzione più idonea.
La fideiussione viene emessa e consegnata all’acquirente prima del pagamento.
Documentazione necessaria
- contratto preliminare;
- dati catastali;
- importi versati;
- visura camerale;
- bilanci;
- documenti identificativi.
Il ruolo del broker assicurativo
Il broker garantisce la corretta strutturazione della garanzia e la conformità alla normativa, assicurando validità giuridica e accettazione da parte dei notai.
Collegamenti interni
- Fideiussione per opere di urbanizzazione
- Fideiussione per lottizzazione
- Fideiussione per permuta immobiliare
- Fideiussioni
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