Assicurazione strutture sanitarie: verifica preliminare di copertura, massimali e rischio operativo

L’assicurazione per strutture sanitarie è una copertura di responsabilità civile destinata a proteggere strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private rispetto alle richieste di risarcimento connesse all’attività sanitaria, assistenziale, diagnostica, terapeutica, riabilitativa, odontoiatrica, farmaceutica o socio-sanitaria.

Prima dell’attivazione o del rinnovo della polizza è opportuno verificare attività esercitate, tipologia della struttura, soggetti assicurati, massimali minimi, massimali effettivamente adeguati, retroattività, ultrattività, franchigie, scoperti, esclusioni, sottolimiti, sinistrosità e documentazione disponibile.

European Insurance Solutions Broker supporta la fase di analisi preliminare per impostare correttamente la richiesta, individuare eventuali criticità operative e verificare la coerenza tra rischio effettivo, documentazione disponibile e perimetro della copertura assicurativa.

Verifica preliminare polizza RC strutture sanitarie

Una prima analisi consente di verificare attività esercitate, classificazione della struttura, massimali minimi applicabili, massimali richiesti, disciplina temporale della copertura, storico sinistri e documentazione disponibile.

La valutazione può aiutare a individuare criticità su retroattività, ultrattività, esclusioni, franchigie, scoperti, sottolimiti, RCT, RCO, RCP ove prevista e coerenza tra attività dichiarata e rischio effettivamente assunto dalla struttura.

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Cos’è la polizza RC strutture sanitarie

La polizza RC strutture sanitarie è una copertura assicurativa che tutela la struttura per le richieste di risarcimento connesse a danni causati a terzi o ai prestatori d’opera nello svolgimento dell’attività sanitaria o socio-sanitaria.

La copertura può riguardare cliniche private, istituti clinici, poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici, strutture residenziali socio-sanitarie, centri riabilitativi, strutture odontoiatriche, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, farmacie e organizzazioni sanitarie complesse.

In termini operativi, la polizza deve essere costruita sulla reale attività svolta dalla struttura. Specialità esercitate, presenza di attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche o legate al parto, numero di sedi, personale impiegato, collaboratori, volumi di prestazioni, sinistrosità pregressa e modello organizzativo incidono sulla valutazione assicurativa.

Quando serve

La polizza serve quando una struttura sanitaria o socio-sanitaria deve presidiare il rischio di danni a pazienti, utenti, visitatori, fornitori, collaboratori o prestatori d’opera nello svolgimento della propria attività.

La copertura assume rilievo sia per realtà ad alta complessità, come cliniche chirurgiche o aziende ospedaliere, sia per strutture ambulatoriali, laboratori di analisi, residenze sanitarie assistenziali, studi odontoiatrici organizzati, farmacie e strutture socio-sanitarie con esposizioni diverse ma comunque rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile.

Può essere utile verificare la polizza in fase di prima attivazione, rinnovo, cambio compagnia, apertura di nuove sedi, ampliamento delle attività, introduzione di nuove specialità, modifica dell’assetto societario o presenza di richieste risarcitorie pregresse.

Tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie assicurabili

Le coperture per strutture sanitarie non sono tutte uguali. La valutazione cambia in base alla natura della struttura, alle prestazioni erogate, alla presenza di attività invasive o chirurgiche, alla degenza, ai professionisti coinvolti, ai volumi operativi e alla sinistrosità pregressa.

Istituti clinici e cliniche private

Le cliniche private e gli istituti clinici possono presentare esposizioni articolate, collegate ad attività ambulatoriali, diagnostiche, chirurgiche, odontoiatriche, radiologiche, socioassistenziali o specialistiche. La valutazione richiede un inquadramento puntuale delle attività effettivamente esercitate.

Residenze sanitarie e RSA

Le residenze sanitarie assistenziali, le strutture socioassistenziali e le realtà con degenza notturna richiedono attenzione a posti letto, tipologia di ospiti, attività di assistenza, riabilitazione, gestione sanitaria complementare e responsabilità verso utenti, ospiti e prestatori d’opera.

Poliambulatori

I poliambulatori devono essere analizzati in base alle prestazioni erogate, alle specialità presenti, alla fisioterapia, alla radiologia, alla diagnostica invasiva, alla ginecologia, alla fecondazione assistita o alle attività svolte presso terzi, se previste e dichiarate.

Laboratori di analisi

I laboratori di analisi devono essere valutati considerando attività di prelievo, gestione dei campioni, refertazione, personale tecnico e sanitario, attività presso terzi, trattamento dei dati sanitari e procedure interne adottate.

Farmacie e parafarmacie

Per farmacie e parafarmacie possono assumere rilievo responsabilità civile professionale, responsabilità verso terzi e responsabilità verso prestatori di lavoro. Occorre distinguere la copertura della farmacia dalla RC professionale personale del farmacista.

Aziende ospedaliere e strutture complesse

Le aziende ospedaliere e le organizzazioni sanitarie complesse richiedono un’analisi più ampia di reparti, specialità, personale, volumi di attività, gestione del rischio clinico, massimali, franchigie, sinistrosità e condizioni contrattuali.

Quando la richiesta riguarda anche singoli professionisti sanitari, come medici, odontoiatri, farmacisti o altri operatori iscritti ad albo, è opportuno distinguere la copertura della struttura dalla RC professionale individuale. Le due esigenze possono essere collegate, ma hanno oggetto, soggetti assicurati e condizioni operative differenti.

Normativa e D.M. 232/2023

La responsabilità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è collegata alla Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, e alla normativa attuativa in materia di coperture assicurative e misure analoghe.

Il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024, disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e individua massimali minimi differenziati per classi di rischio.

I massimali minimi rappresentano una soglia normativa di riferimento. La copertura tecnicamente adeguata può richiedere valutazioni ulteriori in base alla complessità della struttura, alle attività svolte, alla sinistrosità, ai volumi operativi, alle franchigie, ai sottolimiti e alle condizioni contrattuali.

Massimali minimi obbligatori per strutture sanitarie

Il D.M. 232/2023 prevede massimali minimi per le coperture assicurative obbligatorie di responsabilità civile verso terzi, distinti in base alla classe di rischio della struttura. Per ciascuna classe, il massimale annuo non deve essere inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Classe di rischioTipologia di strutturaMassimale minimo per sinistroMassimale annuo minimo
Classe AStrutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, compresi i laboratori di analisi.Non inferiore a € 1.000.000,00Non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
Classe BStrutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, strutture ambulatoriali protette, attività odontoiatrica e strutture socio-sanitarie.Non inferiore a € 2.000.000,00Non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
Classe CStrutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.Non inferiore a € 5.000.000,00Non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
Sinistri seriali o riconducibili alla medesima causaIpotesi richiamate dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del D.M. 232/2023.Parametro collegato alla classe di rischio applicabile.Non inferiore al triplo del massimale per sinistro della classe applicabile, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
RCOResponsabilità civile verso prestatori d’opera.€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

La classificazione corretta della struttura è un passaggio essenziale. Una struttura ambulatoriale semplice, una struttura socio-sanitaria, una struttura odontoiatrica, una clinica chirurgica e un’azienda ospedaliera possono presentare esigenze assicurative molto diverse.

Il rispetto del massimale minimo non esaurisce la valutazione di adeguatezza della copertura. Devono essere verificati anche franchigie, scoperti, sottolimiti, retroattività, ultrattività, esclusioni, gestione dei sinistri e coerenza tra attività dichiarata e attività realmente svolta.

Come funziona la copertura assicurativa

La polizza interviene, nei limiti delle condizioni contrattuali, quando viene presentata una richiesta di risarcimento riconducibile all’attività assicurata, al periodo temporale coperto e al perimetro delle garanzie previste.

Molte coperture RC sanitarie operano con formula claims made. In questo schema assume rilievo la richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di validità della polizza, purché il fatto rientri nel periodo di retroattività previsto e nelle attività assicurate.

Alcune coperture possono prevedere regimi differenti in base alla garanzia attivata. Per questo motivo è importante distinguere RCT, RCO e, quando presente, RCP, verificando per ciascuna garanzia la forma temporale, i termini di denuncia, i soggetti assicurati e le condizioni di operatività.

Retroattività, continuità assicurativa, ultrattività, data della richiesta risarcitoria, data del fatto generatore, esclusioni e termini di denuncia sono elementi tecnici da verificare con attenzione. Una discontinuità temporale o una dichiarazione non coerente con l’attività effettiva può generare criticità in fase di gestione del sinistro.

Garanzie, esclusioni e limiti della polizza

La copertura deve essere valutata non solo in base al premio, ma soprattutto in base al perimetro delle garanzie, alle esclusioni, ai sottolimiti e alla coerenza con l’attività svolta dalla struttura. La verifica preliminare deve distinguere responsabilità verso terzi, responsabilità verso prestatori d’opera, eventuale responsabilità professionale e limiti operativi del testo contrattuale.

Garanzie principali

La polizza può prevedere responsabilità civile verso terzi, responsabilità verso prestatori d’opera e, ove pertinente, responsabilità civile professionale. Il perimetro deve essere letto in funzione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, ambulatoriali, diagnostiche, odontoiatriche o farmaceutiche effettivamente dichiarate.

Soggetti e attività assicurate

Devono essere verificati contraente, assicurato, direttore sanitario, dipendenti, collaboratori, personale convenzionato, liberi professionisti e prestatori d’opera. Le attività assicurate sono solo quelle dichiarate e comprese nel testo di polizza o nella scheda contrattuale.

Esclusioni e attività non coperte

Possono essere escluse richieste riferite ad attività non dichiarate, fatti noti, eventi anteriori alla retroattività, prestazioni prive di autorizzazione o abilitazione, richieste denunciate oltre i termini, fatti dolosi, rischi informatici non compresi e circostanze non correttamente comunicate.

Limiti, franchigie e sottolimiti

Massimali, franchigie, scoperti, sottolimiti, retroattività, ultrattività, continuità assicurativa, termini di denuncia e regole di gestione del sinistro incidono sull’effettiva operatività della copertura. Il massimale minimo non coincide sempre con il massimale tecnicamente adeguato.

La lettura delle condizioni deve essere effettuata prima dell’eventuale sottoscrizione, verificando coerenza tra attività reale, attività dichiarata, soggetti assicurati, massimali, esclusioni, franchigie e documentazione trasmessa all’assicuratore.

Procedura operativa

La procedura parte dalla raccolta delle informazioni sulla struttura e prosegue con l’analisi del rischio, la verifica della documentazione, l’impostazione della richiesta e il confronto con le condizioni disponibili presso gli assicuratori.

  1. raccolta dei dati identificativi e operativi della struttura;
  2. classificazione della struttura rispetto alle attività svolte e alla classe di rischio;
  3. analisi di sedi, personale, specialità, posti letto, volumi, autorizzazioni e sinistrosità;
  4. verifica di massimali minimi, massimali richiesti, retroattività, ultrattività, franchigie, scoperti ed esclusioni;
  5. distinzione tra copertura della struttura e coperture personali dei professionisti coinvolti;
  6. presentazione del rischio ai mercati assicurativi, ove possibile e previa documentazione sufficiente;
  7. valutazione delle condizioni proposte e controllo del testo contrattuale prima dell’eventuale emissione.

L’istruttoria può richiedere integrazioni. L’eventuale rilascio della copertura resta subordinato alla valutazione del rischio, alle condizioni dell’assicuratore e alla completezza degli elementi disponibili.

Quali dati è utile inviare per una prima valutazione

Per una prima valutazione della polizza RC strutture sanitarie possono essere utili dati tecnici, amministrativi ed economici che permettano di comprendere il profilo del rischio e la classe di massimale applicabile.

  • denominazione della struttura e dati del contraente;
  • tipologia di struttura sanitaria, socio-sanitaria, odontoiatrica, farmaceutica o assistenziale;
  • sedi operative e attività esercitate;
  • autorizzazioni sanitarie, accreditamenti, eventuali convenzioni e documentazione amministrativa disponibile;
  • specialità sanitarie, prestazioni erogate e presenza di attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche, invasive o legate al parto;
  • eventuale natura ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale, ospedaliera, odontoiatrica, diagnostica o farmaceutica della struttura;
  • numero di dipendenti, collaboratori, professionisti, operatori e prestatori d’opera coinvolti;
  • posti letto, accessi giornalieri, volumi di prestazioni o dati di attività, se rilevanti;
  • massimali richiesti o esigenze assicurative note;
  • polizza in corso o precedente, se disponibile;
  • storico sinistri, richieste risarcitorie o circostanze note, se presenti;
  • dati economici, fatturato o volumi di attività, se richiesti per l’istruttoria;
  • questionari tecnici, autorizzazioni, capitolati o richieste specifiche, quando disponibili.

Anche una documentazione parziale può essere utile per impostare una prima verifica. La valutazione completa può tuttavia richiedere ulteriori elementi, soprattutto per strutture complesse, attività ad alta esposizione, presenza di degenza, attività chirurgiche o sinistrosità significativa.

Verifica preliminare della copertura

La verifica preliminare serve a controllare se la richiesta assicurativa è impostata in modo coerente con il rischio effettivo della struttura, con la documentazione disponibile e con i massimali minimi previsti dalla disciplina applicabile.

In questa fase possono essere analizzati perimetro delle attività, classificazione della struttura, garanzie RCT, RCO e RCP ove pertinenti, claims made, loss occurrence ove prevista, retroattività, ultrattività, esclusioni, franchigie, scoperti, sottolimiti, condizioni di denuncia dei sinistri e continuità assicurativa.

La verifica è particolarmente utile quando la struttura ha modificato attività, ha aperto nuove sedi, ha introdotto prestazioni specialistiche, ha cambiato assetto societario, ha incrementato i volumi operativi o deve rinnovare una copertura con condizioni non più coerenti con il rischio attuale.

Errori da evitare

Alcuni errori possono generare ritardi, richieste integrative o criticità in fase di sinistro. È opportuno intercettarli prima dell’eventuale emissione della polizza.

  • descrivere l’attività in modo generico o non aggiornato;
  • non classificare correttamente la struttura rispetto ai massimali minimi applicabili;
  • non dichiarare prestazioni specialistiche, invasive, chirurgiche o accessorie rilevanti;
  • non distinguere la copertura della struttura dalla RC professionale dei singoli operatori;
  • confondere RCT, RCO, RCP, massimale per sinistro, massimale annuo, sottolimite, franchigia e scoperto;
  • non verificare retroattività, ultrattività e continuità assicurativa;
  • trascurare sinistri, reclami o circostanze note;
  • non controllare le esclusioni rispetto all’attività effettivamente esercitata;
  • valutare la polizza solo in base al premio;
  • non aggiornare la copertura dopo nuove sedi, nuove specialità, nuovi servizi o variazioni societarie;
  • inviare documentazione incompleta senza segnalare gli elementi mancanti.

Analisi operativa della copertura sanitaria

L’analisi operativa consente di verificare se la copertura richiesta è coerente con classe di rischio, attività sanitaria, organizzazione interna, soggetti coinvolti, rischio clinico, richieste risarcitorie pregresse e condizioni assicurative disponibili.

Prima dell’eventuale emissione è utile controllare testo di polizza, garanzie, esclusioni, massimali minimi, massimali effettivi, retroattività e ultrattività per ridurre il rischio di incongruenze contrattuali o documentali.

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Domande frequenti

La polizza RC strutture sanitarie è obbligatoria?

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie la copertura è collegata agli obblighi previsti dalla disciplina di settore. È necessario verificare attività svolta, tipologia della struttura, requisiti applicabili e condizioni contrattuali.

Quali sono i massimali minimi per le strutture sanitarie?

Il D.M. 232/2023 prevede massimali minimi da € 1.000.000,00, € 2.000.000,00 o € 5.000.000,00 per sinistro in base alla classe di rischio della struttura, con massimale annuo almeno pari al triplo.

Cosa copre la RC strutture sanitarie?

Può coprire la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, oltre alle responsabilità connesse alla gestione della struttura e alle attività sanitarie dichiarate, nei limiti del testo di polizza.

La copertura per RSA è uguale a quella per una clinica privata?

No. Una RSA, una struttura socioassistenziale, una clinica privata e un istituto clinico possono avere attività, ospiti, pazienti, prestazioni, degenza e classi di rischio differenti. La copertura deve essere valutata sul caso concreto.

Un poliambulatorio deve dichiarare tutte le attività svolte?

Sì. Visite ambulatoriali, fisioterapia, laboratorio analisi, radiologia, diagnostica invasiva, ginecologia, fecondazione assistita o attività presso terzi devono essere correttamente rappresentate se presenti.

La polizza della struttura copre anche i professionisti sanitari?

Dipende dal testo di polizza e dal ruolo dei professionisti. È necessario verificare se sono dipendenti, collaboratori, convenzionati, liberi professionisti o soggetti assicurati da coperture autonome.

Che cosa significa claims made?

La formula claims made considera la richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di validità della polizza, purché il fatto rientri nella retroattività prevista e nelle condizioni contrattuali.

Come si sceglie il massimale corretto?

Il massimale va valutato considerando requisiti minimi, attività svolta, severità potenziale dei sinistri, esposizione verso terzi, organizzazione interna, franchigie, sottolimiti e condizioni disponibili sul mercato.

È possibile fare una prima valutazione con documenti parziali?

Sì, alcuni dati iniziali possono essere sufficienti per una prima verifica orientativa. L’istruttoria completa può però richiedere documenti integrativi in base alla complessità della struttura.

La farmacia rientra nella RC strutture sanitarie?

La farmacia può richiedere una valutazione specifica, perché possono rilevare responsabilità civile professionale, responsabilità verso terzi e responsabilità verso prestatori di lavoro. Va distinta la posizione della farmacia da quella personale del farmacista.

Cosa succede se cambia l’attività della struttura?

Nuove sedi, nuove specialità, aumento dei volumi, nuovi servizi o attività non dichiarate devono essere valutate per verificare se incidono sul rischio assicurato, sui massimali e sulle condizioni della polizza.

Quali sono gli errori più frequenti?

Gli errori più frequenti riguardano attività non aggiornate, classificazione errata della struttura, sinistri non indicati, retroattività non verificata, esclusioni trascurate, massimali insufficienti o documentazione incompleta.

Per approfondire

Controllo preliminare di massimali, garanzie e testo di polizza

Prima della sottoscrizione è opportuno verificare che la polizza RC strutture sanitarie sia coerente con attività svolta, classe di rischio, soggetti coinvolti, massimali minimi, massimali effettivi, retroattività, ultrattività, esclusioni e modalità di gestione del sinistro.

L’eventuale rilascio resta subordinato alla documentazione disponibile, alle condizioni dell’assicuratore e all’esito positivo dell’istruttoria. Una verifica preventiva consente di impostare la pratica con maggiore precisione tecnica.

Richiedi un controllo preliminare

Per ricevere informazioni o richiedere una valutazione preliminare per l’assicurazione strutture sanitarie, è possibile contattare European Insurance Solutions Broker ai numeri 0881.366552, 0881.522814 e 0881.371946, compilare il modulo di richiesta oppure scrivere a backoffice@eisbroker.it.