Assicurazione Strutture Sanitarie
La polizza per strutture sanitarie e socio-sanitarie è una copertura assicurativa destinata a tutelare le strutture pubbliche e private dai danni causati a terzi (RCT) e al personale dipendente (RCO) nello svolgimento delle attività specificate nel contratto. La polizza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, continuità operativa e tutela economica.
Le strutture che possono beneficiare di questa polizza includono: aziende sanitarie pubbliche con posti letto, cliniche private, laboratori di analisi, ambulatori sanitari senza posti letto, strutture residenziali e socio-sanitarie, cliniche veterinarie e cliniche odontoiatriche.
EIS Broker assiste le strutture nella scelta della copertura più adeguata, confrontando le migliori offerte presenti sul mercato e offrendo consulenza personalizzata.
Cos’è la polizza RC Strutture Sanitarie
La polizza RC Strutture Sanitarie è un contratto assicurativo che interviene per risarcire i danni causati involontariamente a terzi o al personale dipendente durante lo svolgimento delle attività coperte. La polizza include due principali tipologie di garanzie:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni a pazienti, visitatori o fornitori, inclusa la RC professionale (Medical Malpractice) e la RC da conduzione della struttura;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), per infortuni, malattie professionali, morte o invalidità permanente del personale durante le attività lavorative coperte.
La copertura comprende anche la tutela dalle azioni di rivalsa intraprese da enti come INPS o INAIL secondo la normativa vigente.
Normativa di riferimento
La polizza è regolamentata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) e dal Decreto 15 dicembre 2023 n. 232. Le strutture sanitarie devono dotarsi obbligatoriamente di copertura assicurativa RCT e RCO. La normativa prevede inoltre obblighi di pubblicità, trasparenza e informativa per tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni.
Il Regolamento IVASS n.40/2018 e n.41/2018 disciplina la distribuzione assicurativa e la trasparenza informativa degli intermediari iscritti al RUI.
A cosa serve e quando è richiesta
La polizza serve a proteggere la struttura dai rischi legati alle attività sanitarie, garantendo risarcimenti in caso di danni involontari a terzi o a dipendenti. È obbligatoria per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, incluse le attività di formazione, sperimentazione e ricerca clinica, prestazioni in libera professione intramuraria e telemedicina.
Come funziona
La polizza opera in modalità “claims made” e copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità. È prevista retroattività fino a 10 anni e possibilità di estensione tramite clausola Deeming Clause e garanzia Ultrattività (postuma) per cessazione dell’attività.
In caso di sinistro, la compagnia assicurativa verifica se rientra nelle condizioni della polizza e, se confermato, procede al risarcimento entro i limiti del massimale stabilito. La polizza può includere franchigie o scoperti a carico della struttura.
Garanzie base
La copertura RCT tutela dalle seguenti situazioni:
- Attività del Direttore Sanitario e personale operante per conto della struttura, inclusi volontari, tirocinanti e borsisti;
- Proprietà, uso, comodato e detenzione di strutture, impianti e attrezzature;
- Attività culturali, scientifiche e promozionali organizzate dalla struttura;
- Farmacie ospedaliere, distribuzione alimenti, utilizzo di fonti radioattive;
- Incendio, esplosione, inquinamento accidentale, deterioramento beni;
- Trasporto sanitario dei pazienti, raccolta e utilizzo di sangue, organi e tessuti.
Garanzie opzionali
- Perdite patrimoniali da incarichi CTU/CTP o sostituzione Medical Device;
- Richieste di risarcimento penale;
- Rinuncia all’azione di surroga verso personale libero professionale;
- Crioconservazione e trasferimento di materiali biologici;
- Sinistri in serie, denunciati entro 12 mesi dalla scadenza dell’assicurazione.
Esclusioni principali
- Multe e sanzioni;
- Danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi;
- Danni a terzi per discriminazione o maltrattamenti;
- Danni da incidenti cyber (necessaria polizza Cyber Risk);
- Violazioni normative sul trattamento dati, difetti di prodotto, consulenze online non autorizzate.
Massimali
Secondo il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, i massimali minimi variano in base alla tipologia di struttura:
- Ambulatori senza prestazioni chirurgiche: € 1.000.000 per sinistro, triplo per anno;
- Strutture ambulatoriali, odontoiatriche e socio-sanitarie: € 2.000.000 per sinistro, triplo per anno;
- Strutture chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto: € 5.000.000 per sinistro, triplo per anno;
- Massimale RCO obbligatorio: € 2.000.000 per sinistro e per anno.
Obblighi della struttura
La struttura deve fornire informazioni veritiere sul rischio assicurato, comunicare tempestivamente eventuali variazioni e notificare i sinistri entro 30 giorni. È obbligatoria la segnalazione di polizze multiple in corso.
Come scegliere la polizza RC Strutture Sanitarie
EIS Broker adotta un approccio personalizzato, valutando il tipo di struttura, il massimale desiderato e il fatturato. Un consulente dedicato assiste durante tutto il processo, dalla richiesta di preventivo fino all’emissione della polizza.
Documentazione necessaria
- Documento d’identità del legale rappresentante
- Visura camerale della struttura
- Documentazione tecnica delle attività
- Dati economici e fatturato annuo
Il ruolo del broker assicurativo
EIS Broker è intermediario assicurativo iscritto al RUI IVASS n. B000720343. Assiste la struttura nella scelta della polizza più adatta, nella valutazione delle condizioni contrattuali e garantisce supporto completo durante tutto il processo assicurativo.
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