Polizza RC professionale periti industriali
La polizza RC professionale periti industriali è una copertura assicurativa progettata per tutelare i professionisti iscritti all’albo dei periti industriali nello svolgimento delle attività tecniche e consulenziali connesse ai settori industriale, impiantistico, energetico e tecnologico. Il perito industriale svolge infatti un ruolo fondamentale nella progettazione degli impianti, nella verifica tecnica delle strutture e nella consulenza specialistica per imprese, enti pubblici e soggetti privati che necessitano di valutazioni tecniche qualificate.
Nel corso dell’attività professionale il perito industriale può essere incaricato della progettazione di impianti elettrici, termici, idraulici o tecnologici, della redazione di perizie tecniche, della direzione dei lavori o della verifica della conformità degli impianti alle normative tecniche e di sicurezza. In tutte queste attività il professionista assume una responsabilità diretta nei confronti del committente e dei soggetti terzi che possono essere coinvolti nella realizzazione delle opere o nella gestione degli impianti.
Errori nella progettazione tecnica, omissioni nelle verifiche degli impianti, difetti nella direzione dei lavori o valutazioni tecniche non corrette possono determinare conseguenze economiche rilevanti per il committente o per altri soggetti coinvolti. In alcuni casi tali errori possono incidere sulla sicurezza degli impianti o sulla corretta realizzazione delle opere industriali e civili.
Quando tali circostanze derivano da negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento dell’attività professionale, il perito industriale può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni causati nello svolgimento dell’incarico professionale. La polizza RC professionale periti industriali consente quindi di proteggere il patrimonio personale del professionista dalle richieste di risarcimento derivanti dall’esercizio dell’attività tecnica.
La copertura assicurativa interviene per indennizzare i danni patrimoniali causati a terzi entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo e secondo le condizioni stabilite nella polizza. La presenza di una copertura assicurativa adeguata rappresenta inoltre una garanzia di affidabilità nei confronti dei clienti che affidano al professionista incarichi tecnici di particolare responsabilità.
Cos’è la polizza RC professionale periti industriali
La polizza RC professionale periti industriali è un contratto assicurativo attraverso il quale una compagnia di assicurazione si impegna a tenere indenne il professionista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da clienti o da soggetti terzi che ritengono di aver subito un danno a causa di un errore professionale.
Nel rapporto assicurativo intervengono generalmente tre soggetti principali. Il contraente è il perito industriale o lo studio tecnico che stipula la polizza e paga il premio assicurativo. L’assicuratore è la compagnia di assicurazione che assume il rischio e si impegna a risarcire i danni entro i limiti del massimale previsto dal contratto. Il terzo danneggiato è il cliente o il soggetto che subisce il danno e che può richiedere il risarcimento nei confronti del professionista responsabile.
La copertura assicurativa riguarda i danni patrimoniali derivanti da errori professionali, omissioni o negligenza nello svolgimento delle attività tecniche proprie della professione di perito industriale. Possono rientrare nella copertura errori nella progettazione degli impianti, omissioni nelle verifiche tecniche, difetti nella consulenza tecnica fornita al committente o errori nella redazione delle perizie tecniche.
Molte polizze di responsabilità civile professionale includono inoltre la copertura delle spese legali sostenute per la difesa del professionista nel caso di controversie civili derivanti dall’attività professionale svolta.
Normativa di riferimento
La responsabilità civile professionale dei periti industriali trova fondamento nelle norme generali sulla responsabilità civile previste dal Codice Civile italiano. In particolare gli articoli 1218 e 2043 del Codice Civile disciplinano rispettivamente la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale per i danni causati a terzi.
La professione di perito industriale è disciplinata dal Regio Decreto n. 275/1929 e dalle successive modifiche normative che regolano l’ordinamento professionale e stabiliscono i requisiti per l’esercizio della professione e per l’iscrizione all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Per quanto riguarda il settore assicurativo, il riferimento principale è rappresentato dal Decreto Legislativo 209/2005, noto come Codice delle assicurazioni private, che disciplina l’attività delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi operanti nel mercato italiano.
Il Regolamento IVASS n.40/2018 disciplina l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e stabilisce i requisiti di professionalità, organizzazione e trasparenza che devono essere rispettati dagli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il Regolamento IVASS n.41/2018 introduce disposizioni relative alla trasparenza e all’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi, con l’obiettivo di garantire che il cliente riceva informazioni chiare e complete sulle caratteristiche della copertura assicurativa prima della sottoscrizione del contratto.
A cosa serve e quando è richiesta
La polizza RC professionale periti industriali serve a tutelare il professionista tecnico nel caso in cui venga chiamato a rispondere dei danni economici causati ai clienti o a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale.
Il perito industriale svolge attività tecniche che possono incidere direttamente sulla sicurezza degli impianti, sull’efficienza delle infrastrutture tecnologiche e sulla corretta realizzazione delle opere industriali e civili. Errori nella progettazione o omissioni nelle verifiche tecniche possono generare conseguenze economiche rilevanti per il committente o per altri soggetti coinvolti.
Una progettazione non corretta di un impianto, una valutazione tecnica errata o una carenza nella verifica della conformità degli impianti alle normative vigenti possono determinare danni economici che possono essere contestati al professionista.
In tali circostanze il cliente o il soggetto danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni. La polizza RC professionale consente di coprire tali richieste entro i limiti del massimale assicurativo previsto dal contratto assicurativo.
Come funziona
Il funzionamento della polizza RC professionale periti industriali si basa sulla copertura del rischio derivante dall’attività professionale svolta dal tecnico assicurato.
Il professionista stipula una polizza assicurativa scegliendo un determinato massimale di copertura. Il massimale rappresenta l’importo massimo che la compagnia assicurativa si impegna a risarcire nel caso in cui venga accertata la responsabilità del professionista per un danno causato a terzi.
Quando viene presentata una richiesta di risarcimento da parte del cliente o di un soggetto terzo, la compagnia assicurativa procede alla valutazione del sinistro per verificare se il danno rientra tra quelli coperti dalla polizza.
Se il sinistro rientra nelle condizioni previste dal contratto assicurativo, l’assicuratore provvede alla gestione della richiesta di risarcimento e al pagamento dell’indennizzo entro i limiti del massimale assicurativo previsto.
Il contratto assicurativo può inoltre prevedere franchigie o scoperti, ovvero una quota del danno che resta a carico del professionista assicurato.
Requisiti economici o assicurativi
Per ottenere una polizza RC professionale periti industriali è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio della professione tecnica. Il professionista deve risultare regolarmente iscritto all’albo dei periti industriali e operare nel rispetto della normativa vigente.
Il premio assicurativo viene determinato dalle compagnie di assicurazione sulla base di diversi fattori, tra cui la tipologia di attività svolta, il volume di incarichi professionali, il livello di rischio delle prestazioni tecniche e il massimale di copertura scelto.
In alcuni casi possono essere richieste informazioni relative alla tipologia di incarichi svolti, alla struttura dello studio professionale e al tipo di impianti o opere tecniche oggetto delle prestazioni professionali.
Procedura per ottenere il servizio
L’attivazione di una polizza RC professionale periti industriali prevede una procedura finalizzata a individuare la soluzione assicurativa più adeguata alle caratteristiche dell’attività professionale svolta dal tecnico.
In una prima fase il professionista fornisce le informazioni relative alla propria attività tecnica, alla tipologia di incarichi svolti e al volume di attività annuale. Questi elementi consentono di effettuare una corretta valutazione del rischio assicurativo.
Successivamente vengono analizzate le diverse soluzioni assicurative disponibili sul mercato al fine di individuare la polizza più adeguata in termini di massimali, garanzie previste e condizioni economiche.
Una volta individuata la soluzione più idonea viene predisposta la proposta assicurativa e, dopo la sottoscrizione del contratto e il pagamento del premio, la copertura assicurativa diventa operativa secondo le condizioni previste dalla polizza.
Documentazione necessaria
- Documento identità
- Documentazione societaria
- Documentazione economica
Il ruolo del broker assicurativo
European Insurance Solutions Broker (EIS Broker) è intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con numero B000720343.
Il broker supporta il professionista nell’analisi delle esigenze assicurative e nella ricerca delle soluzioni più adeguate tra le coperture disponibili sul mercato assicurativo.
Attraverso l’attività di consulenza e intermediazione assicurativa è possibile individuare la polizza più adatta a garantire una protezione efficace contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Collegamenti interni
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