Fideiussione per anticipazione al costruttore – tutela acquirenti immobili da costruire
La fideiussione per anticipazione al costruttore prevista dalla Legge 210/2004 è una garanzia obbligatoria destinata alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Questa garanzia deve essere rilasciata dal costruttore prima che l’acquirente versi qualsiasi somma di denaro a titolo di caparra, anticipo o acconto sul prezzo di vendita dell’immobile.
La normativa è stata introdotta per proteggere chi acquista un immobile in costruzione da situazioni di rischio legate all’insolvenza dell’impresa costruttrice o all’interruzione dei lavori. Nel caso in cui il costruttore non porti a termine l’opera oppure non trasferisca la proprietà dell’immobile nei tempi previsti, la fideiussione garantisce la restituzione delle somme versate dall’acquirente.
Questo strumento rappresenta quindi una tutela fondamentale per chi acquista un immobile prima della sua ultimazione e costituisce un elemento essenziale di sicurezza nelle operazioni immobiliari relative a fabbricati in costruzione.
European Insurance Solutions Broker assiste imprese edili, società immobiliari e cooperative nella richiesta e nell’emissione di fideiussioni conformi alla normativa vigente, collaborando con compagnie assicurative autorizzate e vigilate dall’IVASS per garantire soluzioni rapide e pienamente conformi ai requisiti previsti dalla legge.
Cos’è la fideiussione ex Legge 210/2004
La fideiussione prevista dalla Legge 2 agosto 2004 n. 210 è una garanzia che il costruttore deve obbligatoriamente consegnare all’acquirente di un immobile da costruire prima della firma del contratto preliminare o prima del versamento di qualsiasi somma di denaro.
Questa garanzia copre tutte le somme che l’acquirente versa al costruttore prima del trasferimento della proprietà dell’immobile, comprese caparre confirmatorie, anticipi sul prezzo e acconti previsti nel contratto preliminare di vendita.
Nel rapporto giuridico che si crea con la fideiussione intervengono tre soggetti principali:
- il contraente, cioè l’impresa costruttrice che richiede la garanzia;
- il beneficiario, rappresentato dall’acquirente dell’immobile;
- il garante, ossia la banca o la compagnia assicurativa che rilascia la fideiussione.
Attraverso questa garanzia il garante si impegna a restituire all’acquirente tutte le somme versate qualora il costruttore non adempia ai propri obblighi contrattuali oppure si verifichino situazioni di crisi dell’impresa costruttrice.
Normativa di riferimento
La tutela degli acquirenti di immobili da costruire è disciplinata principalmente dalla Legge 2 agosto 2004 n. 210, che ha introdotto specifiche misure di protezione per i soggetti che acquistano immobili non ancora ultimati.
La legge è stata successivamente attuata attraverso il D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, che definisce le modalità operative della tutela e stabilisce l’obbligo per il costruttore di rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme ricevute prima del trasferimento della proprietà.
La normativa stabilisce che la fideiussione debba essere consegnata all’acquirente prima del versamento di qualsiasi somma di denaro. In assenza della garanzia il contratto preliminare può essere dichiarato nullo su richiesta dell’acquirente.
Dal punto di vista civilistico, il contratto di fideiussione è disciplinato dagli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, che regolano i rapporti tra debitore principale, creditore e garante.
Per quanto riguarda l’attività di intermediazione assicurativa, il riferimento normativo principale è rappresentato dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, che disciplina la distribuzione assicurativa e stabilisce gli obblighi professionali degli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).
A cosa serve la fideiussione per anticipazione al costruttore
La fideiussione per anticipazione al costruttore serve a proteggere l’acquirente da eventuali rischi legati alla mancata conclusione dell’opera o alla crisi finanziaria dell’impresa costruttrice.
La garanzia può essere attivata in diverse situazioni, tra cui:
- fallimento o liquidazione dell’impresa costruttrice;
- interruzione dei lavori e mancata conclusione dell’immobile;
- mancato trasferimento della proprietà nei tempi previsti;
- inadempimento contrattuale da parte del costruttore.
In presenza di una di queste situazioni l’acquirente può escutere la fideiussione e ottenere la restituzione delle somme versate al costruttore prima del trasferimento della proprietà.
Come funziona la fideiussione per immobili da costruire
Il funzionamento della fideiussione per anticipazione al costruttore prevede che l’impresa edile richieda la garanzia a una banca o a una compagnia assicurativa prima della stipula del contratto preliminare di vendita.
La compagnia assicurativa procede con una valutazione economica e finanziaria dell’impresa costruttrice per verificare la solidità dell’operazione immobiliare e la capacità dell’impresa di portare a termine il progetto edilizio.
Una volta completata la valutazione della pratica, il garante emette la fideiussione che viene consegnata all’acquirente contestualmente alla firma del contratto preliminare o prima del versamento delle somme previste.
La garanzia rimane valida fino al trasferimento della proprietà dell’immobile attraverso l’atto notarile di compravendita.
Requisiti economici e importo della garanzia
L’importo della fideiussione deve coprire l’intero ammontare delle somme che l’acquirente versa al costruttore prima del trasferimento della proprietà dell’immobile.
Questo importo comprende generalmente:
- caparra confirmatoria prevista nel contratto preliminare;
- anticipi sul prezzo di vendita;
- acconti progressivi versati durante la costruzione.
La garanzia rimane valida fino al momento in cui viene stipulato l’atto definitivo di compravendita e l’acquirente diventa proprietario dell’immobile.
Procedura per ottenere la fideiussione
Per ottenere la fideiussione prevista dalla Legge 210/2004 l’impresa costruttrice deve presentare una richiesta alla compagnia assicurativa o al broker incaricato della gestione della pratica.
Il broker assicurativo analizza la documentazione relativa al progetto immobiliare e individua la compagnia più adatta per il rilascio della garanzia, assicurando la conformità del testo fideiussorio alle disposizioni normative e alle esigenze del notaio incaricato della stipula del contratto preliminare.
Una volta completata la valutazione della pratica, la compagnia assicurativa emette la fideiussione che verrà consegnata all’acquirente prima del versamento delle somme previste dal contratto preliminare.
Documentazione necessaria
Per il rilascio della fideiussione prevista dalla Legge 210/2004 vengono generalmente richiesti alcuni documenti utili per la valutazione dell’operazione immobiliare.
- copia del contratto preliminare di vendita o promessa di permuta;
- dati catastali e planimetrie dell’immobile in costruzione;
- importo delle somme versate dall’acquirente;
- visura camerale aggiornata dell’impresa costruttrice;
- documento di identità del legale rappresentante;
- bilanci o dichiarazioni fiscali dell’impresa.
In base alla tipologia dell’intervento edilizio o alla struttura dell’operazione immobiliare, la compagnia assicurativa può richiedere ulteriore documentazione per completare la valutazione della pratica.
Il ruolo del broker assicurativo
Il broker assicurativo svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle fideiussioni per immobili da costruire. In qualità di intermediario indipendente, il broker analizza il mercato assicurativo e individua la compagnia più adatta per il rilascio della garanzia richiesta dalla normativa.
European Insurance Solutions Broker affianca imprese edili, cooperative e società immobiliari durante tutte le fasi del processo, dalla verifica preliminare della documentazione fino all’emissione della fideiussione richiesta dalla Legge 210/2004.
Grazie alla collaborazione con compagnie assicurative autorizzate e vigilate dall’IVASS, EIS Broker è in grado di offrire soluzioni rapide, conformi alla normativa vigente e pienamente riconosciute da notai e istituti di credito.
Collegamenti interni
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