Assicurazione Strutture Sanitarie

La polizza per strutture sanitarie e socio-sanitarie è una copertura assicurativa destinata a tutelare le strutture pubbliche e private dai danni causati a terzi (RCT) e al personale dipendente (RCO) nello svolgimento delle attività specificate nel contratto. La polizza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, continuità operativa e tutela economica.

Le strutture che possono beneficiare di questa polizza includono: aziende sanitarie pubbliche con posti letto, cliniche private, laboratori di analisi, ambulatori sanitari senza posti letto, strutture residenziali e socio-sanitarie, cliniche veterinarie e cliniche odontoiatriche.

EIS Broker assiste le strutture nella scelta della copertura più adeguata, confrontando le migliori offerte presenti sul mercato e offrendo consulenza personalizzata.

Cos’è la polizza RC Strutture Sanitarie

La polizza RC Strutture Sanitarie è un contratto assicurativo che interviene per risarcire i danni causati involontariamente a terzi o al personale dipendente durante lo svolgimento delle attività coperte. La polizza include due principali tipologie di garanzie:

  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni a pazienti, visitatori o fornitori, inclusa la RC professionale (Medical Malpractice) e la RC da conduzione della struttura;
  • Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), per infortuni, malattie professionali, morte o invalidità permanente del personale durante le attività lavorative coperte.

La copertura comprende anche la tutela dalle azioni di rivalsa intraprese da enti come INPS o INAIL secondo la normativa vigente.

Normativa di riferimento

La polizza è regolamentata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) e dal Decreto 15 dicembre 2023 n. 232. Le strutture sanitarie devono dotarsi obbligatoriamente di copertura assicurativa RCT e RCO. La normativa prevede inoltre obblighi di pubblicità, trasparenza e informativa per tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni.

Il Regolamento IVASS n.40/2018 e n.41/2018 disciplina la distribuzione assicurativa e la trasparenza informativa degli intermediari iscritti al RUI.

A cosa serve e quando è richiesta

La polizza serve a proteggere la struttura dai rischi legati alle attività sanitarie, garantendo risarcimenti in caso di danni involontari a terzi o a dipendenti. È obbligatoria per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, incluse le attività di formazione, sperimentazione e ricerca clinica, prestazioni in libera professione intramuraria e telemedicina.

Come funziona

La polizza opera in modalità “claims made” e copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità. È prevista retroattività fino a 10 anni e possibilità di estensione tramite clausola Deeming Clause e garanzia Ultrattività (postuma) per cessazione dell’attività.

In caso di sinistro, la compagnia assicurativa verifica se rientra nelle condizioni della polizza e, se confermato, procede al risarcimento entro i limiti del massimale stabilito. La polizza può includere franchigie o scoperti a carico della struttura.

Garanzie base

La copertura RCT tutela dalle seguenti situazioni:

  • Attività del Direttore Sanitario e personale operante per conto della struttura, inclusi volontari, tirocinanti e borsisti;
  • Proprietà, uso, comodato e detenzione di strutture, impianti e attrezzature;
  • Attività culturali, scientifiche e promozionali organizzate dalla struttura;
  • Farmacie ospedaliere, distribuzione alimenti, utilizzo di fonti radioattive;
  • Incendio, esplosione, inquinamento accidentale, deterioramento beni;
  • Trasporto sanitario dei pazienti, raccolta e utilizzo di sangue, organi e tessuti.

Garanzie opzionali

  • Perdite patrimoniali da incarichi CTU/CTP o sostituzione Medical Device;
  • Richieste di risarcimento penale;
  • Rinuncia all’azione di surroga verso personale libero professionale;
  • Crioconservazione e trasferimento di materiali biologici;
  • Sinistri in serie, denunciati entro 12 mesi dalla scadenza dell’assicurazione.

Esclusioni principali

  • Multe e sanzioni;
  • Danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi;
  • Danni a terzi per discriminazione o maltrattamenti;
  • Danni da incidenti cyber (necessaria polizza Cyber Risk);
  • Violazioni normative sul trattamento dati, difetti di prodotto, consulenze online non autorizzate.

Massimali

Secondo il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, i massimali minimi variano in base alla tipologia di struttura:

  • Ambulatori senza prestazioni chirurgiche: € 1.000.000 per sinistro, triplo per anno;
  • Strutture ambulatoriali, odontoiatriche e socio-sanitarie: € 2.000.000 per sinistro, triplo per anno;
  • Strutture chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto: € 5.000.000 per sinistro, triplo per anno;
  • Massimale RCO obbligatorio: € 2.000.000 per sinistro e per anno.

Obblighi della struttura

La struttura deve fornire informazioni veritiere sul rischio assicurato, comunicare tempestivamente eventuali variazioni e notificare i sinistri entro 30 giorni. È obbligatoria la segnalazione di polizze multiple in corso.

Come scegliere la polizza RC Strutture Sanitarie

EIS Broker adotta un approccio personalizzato, valutando il tipo di struttura, il massimale desiderato e il fatturato. Un consulente dedicato assiste durante tutto il processo, dalla richiesta di preventivo fino all’emissione della polizza.

Documentazione necessaria

  • Documento d’identità del legale rappresentante
  • Visura camerale della struttura
  • Documentazione tecnica delle attività
  • Dati economici e fatturato annuo

Il ruolo del broker assicurativo

EIS Broker è intermediario assicurativo iscritto al RUI IVASS n. B000720343. Assiste la struttura nella scelta della polizza più adatta, nella valutazione delle condizioni contrattuali e garantisce supporto completo durante tutto il processo assicurativo.

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