La fideiussione, che deve essere presentata dal costruttore, a pena di nullità del contratto di compravendita, può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, prima della riscossione delle somme e degli eventuali altri corrispettivi pattuiti ed ha durata sino alla stipula dell’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto di godimento dell’immobile oggetto della compravendita.

La fideiussione per acconti al costruttore obbliga dunque quest’ultimo (Legge 210/2004) a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e dovrà riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

La garanzia non comprende le somme erogate da un soggetto mutuante.

L’acquirente inoltre potrà escutere  la fideiussione solamente  al verificarsi  di una situazione di crisi in capo al costruttore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, sentenza dello stato di insolvenza,  amministrazione straordinaria, domanda di ammissione al concordato preventivo), purché l’organo preposto alla procedura non abbia comunicato la volontà di subentrare nell’adempimento del contratto preliminare o a condizione che l’acquirente abbia notificato al costruttore la volontà di recedere dal contratto, ricorrendo l’ipotesi di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile.

Attraverso il nostro sistema di emissione diretta, avrete la possibilità di stampare la polizza su carta bianca oppure riceverla via mail firmata digitalmente (p7m). Disponiamo del servizio di “Autentica Notarile” per garantire spedizioni celeri per polizze in cui sia prevista la “legalizzazione della firma del fideiussore”

Per maggiori informazioni vi invitiamo a compilare il modulo di richiesta o contattare i nostri consulenti ai numeri 0881.366552 – 0881.522814 oppure via mail all’indirizzo backoffice@eisbroker.it

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